Materie del servizio
A chi è rivolto
La pratica di frazionamento catastale è rivolta a:
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Proprietari di terreni o immobili che intendono suddividerli in più particelle; 
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Notai e professionisti tecnici abilitati (geometri, ingegneri, architetti) incaricati della redazione e presentazione della pratica; 
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Agenzie immobiliari e imprese edili coinvolte in operazioni di compravendita o sviluppo edilizio; 
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Enti pubblici che necessitano della suddivisione di terreni per opere pubbliche o urbanistiche. 
Il frazionamento è necessario per atti di compravendita, successioni, permessi edilizi e aggiornamenti catastali.
Come fare
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Incaricare un tecnico abilitato (geometra, ingegnere o architetto) per redigere il frazionamento. 
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Elaborare la pratica con: - 
Relazione tecnica descrittiva; 
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Tipo di frazionamento (elaborato con software approvato dall’Agenzia delle Entrate); 
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Estratti di mappa e visure catastali aggiornate. 
 
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Presentare la documentazione: - 
Al Comune, se il frazionamento è legato a interventi edilizi o urbanistici; 
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All’Agenzia delle Entrate – Catasto, tramite piattaforma telematica (Sister) o presso gli uffici territoriali. 
 
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Attendere la registrazione: Il Catasto verifica e aggiorna i dati, rendendo ufficiale la suddivisione delle particelle. 
Per casi specifici, è consigliabile consultare il Comune o l’Agenzia delle Entrate.
Cosa serve
Per la presentazione della pratica sono necessari:
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Incarico a un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, architetto); 
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Relazione tecnica descrittiva dell’intervento di frazionamento; 
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Tipo di frazionamento redatto con software approvato dall’Agenzia delle Entrate; 
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Estratto di mappa catastale aggiornato; 
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Visura catastale dell’immobile o del terreno interessato; 
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Eventuale autorizzazione edilizia, se richiesta dal Comune; 
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Pagamento delle imposte e diritti catastali previsti. 
Il tecnico incaricato si occuperà della predisposizione e dell’invio della pratica al Catasto e, se necessario, al Comune.
Cosa si ottiene
Una volta completata la procedura, si ottiene:
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L’aggiornamento della mappa catastale, con la suddivisione dell’unità immobiliare o del terreno in nuove particelle; 
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L’attribuzione di nuovi identificativi catastali (foglio, particella, subalterno) alle porzioni frazionate; 
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Un documento ufficiale approvato dall’Agenzia delle Entrate – Catasto, necessario per atti di compravendita, successioni, richieste di permessi edilizi e pratiche urbanistiche. 
Il frazionamento diventa parte integrante delle informazioni catastali consultabili da enti pubblici, professionisti e privati.
Tempi e scadenze
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Elaborazione della pratica: Dipende dal tecnico incaricato e dalla complessità del frazionamento (solitamente pochi giorni). 
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Presentazione al Catasto: Il deposito avviene telematicamente tramite la piattaforma Sister o presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate. 
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Tempi di approvazione: L’Agenzia delle Entrate verifica la documentazione e aggiorna la mappa catastale generalmente entro 15-30 giorni, salvo richieste di integrazione. 
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Validità: Il frazionamento diventa ufficiale una volta approvato e registrato, senza necessità di rinnovo. 
Per interventi edilizi legati al frazionamento, potrebbero essere richiesti ulteriori tempi per le autorizzazioni comunali.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 22 marzo 2025, 16:33
